RCAuto, confermati i quindici giorni di tolleranza anche in assenza di tacito rinnovo.

Con una circolare del 14 febbraio 2013 il ministero dell’Interno ha chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo, così come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 (convertito in legge n. 221 del 12/2012), rimangono operative anche nei 15 giorni successivi alla scadenza e pertanto gli automobilisti trovati con il tagliando di assicurazione scaduto entro questo termine non devono essere multati.
Il chiarimento si è reso necessario perché l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze tradizionali avrebbe potuto creare qualche disguido a quegli automobilisti distratti che avessero dimenticato di rinnovare per tempo la polizza.
D’altra parte, all’indomani dell’abolizione del tacito rinnovo, si era ipotizzato il venir meno del cosiddetto periodo di tolleranza di quindici giorni successivi alla scadenza annuale.
La circolare ribadisce che la compagnia è tenuta ad avvisare l’automobilista della scadenza almeno 30 giorni prima, in modo da poter a valutare i preventivi di rinnovo e stipulare una nuova polizza. Per questa ragione, il riconoscimento della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa. In attesa di sottoscrivere altro contralto in tempo utile, durante tale periodo di quindi giorni, l’automobilista può continuare ad esibire il certificala ed il contrassegno scaduti.
Chiarisce altresì il Ministero che “mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.